mercoledì 14 agosto 2013

Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali...

Ecco uno stralcio del nuovo Regolamento-tipo presentato da Fiadaa ed Anci a tutti i Comuni italiani, che d’ora in poi dovranno dotarsi di appositi strumenti per garantire e tutelare i diritti degli animali da compagnia.

I Comuni che adotteranno il regolamento sono tenuti a rispettarlo e a farlo rispettare: le sanzioni prevedono multe fino a 500 euro, e nei casi più gravi la confisca dell’animale stesso.
La nuova normativa rappresenta una svolta epocale, poichè si parte da una regola generale: l’animale domestico può accompagnare il padrone ovunque, purchè non leda i diritti di nessuno.
Novità anche nel campo condominiale: la Riforma del condominio, entrata da poco in vigore, prevede che non si possa vietare di possedere o detenere animali da compagnia nel proprio appartamento (art. 16 della Legge 220/12, che va ad integrare l’art. 1138 del Codice civile). 


Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 e alla la legge regionale xxxxxxxxx per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli
atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l’adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
8. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.
9. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
10. Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell’articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all’emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:
a) sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali
b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l’animale fuggito e poi catturato, dal canile/oasi felina comunale o convenzionati con il Comune;
c) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell’art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e seguenti;
d) nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell’ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c).
e) nei casi di sanzione amministrativa per illeciti amministrativi in materia di tutela degli animali. Senza pregiudizio per l’azione penale, il Comune che ha emesso il provvedimento può provvedere al sequestro amministrativo degli animali, perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689 del 1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di  successive inottemperanze al divieto medesimo.
Il Comune, predispone quindi un apposito servizio per:
- l’emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di imperatività ed esecutorietà;
- la revoca delle autorizzazioni amministrative all’esercizio delle attività commerciali e di addestramento per motivi di sicurezza,di ordine pubblico e sanitari nei casi previsti dalla lettera c) e d);
- il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
- la predisposizione di un registro degli allevatori di cani e gatti autorizzati e presenti sul territorio;
Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui ai precedenti punti sono prontamente disponibili alle Forze di polizia, agli organi di vigilanza e controllo, alle Associazioni animaliste ed alle Guardie zoofile.
11. Il Comune provvede entro dodici mesi dall’approvazione del presente Regolamento, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le attività che prevedono il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali anche in relazione alla corretta detenzione degli animali
e del loro benessere. Ai gestori delle strutture fuori norma, il Comune dispone una diffida con carattere di imperatività, ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni. Nei casi di irregolarità strutturali, non potendo essere eseguiti lavori nelle porzioni ove insistono gli animali, la diffida è sempre seguita da provvedimenti di revoca dell’autorizzazione sanitaria, sgombero degli animali e chiusura
totale o parziale delle strutture da regolarizzare. Il comune per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari provvede con proprio provvedimento motivato al sequestro della struttura, alla revoca permanente dell’autorizzazione sanitaria, allo sgombero degli animali
ed alla chiusura totale o parziale delle strutture che:
a) non adempiano alla regolarizzazione secondo i termini previsti nella diffida;
b) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregolarità nella detenzione degli animali, nella gestione o nei requisiti strutturali o sanitari minimi, accertate dal Comune o da altro organo di controllo o vigilanza.
Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il Comune assicura la gestione delle strutture e degli animali sul posto per tramite di un proprio custode differente dal gestore originario o del custode giudiziale nominato dall’Autorità giudiziaria.
12. Il Comune ad eccezione delle attività di addestramento, richiede preventivamente all'apertura di attività che prevedano il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, importazione e custodia di animali una idonea fideiussione proporzionata al numero di animali detenuti e censiti annualmente, utilizzabile dall’amministrazione comunale ai fini del mantenimento e cura degli animali detenuti, nei casi in cui il gestore
sia impossibilitato al mantenimento degli animali o privato per causa di provvedimenti amministrativi o giudiziari, della materiale disponibilità della struttura e/o degli animali.
L’importo di tale fideiussione è successivamente individuato con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

Art. 2 - Competenze del Comune.

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
Ai fini dell’esercizio della tutela il Comune è l’unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all’applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all’eutanasia per gli animali allo stato libero.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita in collaborazione con la Provincia la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
Art. 4 - Ambito di applicazione.
1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali.

1.Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’esperienza acquisita e le moderne
conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all’età e al sesso.
2. In particolare, il detentore di animale d’ affezione è tenuto a:
a) garantire un ricovero adeguato all’animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato nei successivi in seguito
b) rifornire l’animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all’animale;
c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
d) iscriverlo all'anagrafe regionale;
e) consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;
h) assicurare la regolare pulizia dell’ambiente dove l'animale vive;
i) trasportare e custodire l’animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l’animale da intemperie e da evitare lesioni.
3. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l’animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.
4. I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l’obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all’Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verifichino nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all’anagrafe canina e di identificazione.

Art. 6 – Divieti e prescrizioni.

1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E’ vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento.
3. E’ vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell’animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.
4. lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.
5. E’ vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
6. E’ vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
7. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E’ vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
9. E’ vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali
10. E’ vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
11.E’ vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E’ vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza.
13. E’ vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
14. E’ vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.
15. E’ vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l’alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d’inizio e fine del trattamento;
16. E’ vietato trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt’uno con l’abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
17. E’ vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d’inizio e fine del trattamento.
18. E’ vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
19. E’ vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l’obbligo di indicare la data d’inizio e fine del trattamento.
20. E’ vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell’uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
21. E’ fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzioni non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite all’Allegato A.
22. E’ vietata la detenzione, il commercio e l’immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e
regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
23. E’ vietato l’uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l’indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l’alimentazione.
24. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d’Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L’accesso degli animali domestici all’ascensore condominiale è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.
25. E’ vietato l’allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
26. E’ vietata la vendita, la detenzione e l’uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l’animale all’obbedienza o per impedire l’abbaiare naturale.
27. E’ vietato l’uso per i cani di collari a strangolo, di museruole “stringi bocca”, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l’animale.
Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
28. E’ vietato l’uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare  mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
29. E’ vietato l’uso di macchine per il lavaggio o l’asciugatura di animali che non consentono all’animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
30. E’ vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare
31. E’ vietato vendere animali ai minorenni
32. E’ vietato cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli
33. Sono vietati l’installazione e l’uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici. Le installazioni già presenti dovranno essere sostituite con dissuasori in plastica o policarbonato con la punta arrotondata. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà
rispettare le regole di non maltrattamento.

Art. 7 - Abbandono di animali.

1. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 8 - Avvelenamento di animali.

1. E’ severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare,spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione,
che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l’obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia a, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell’animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da
referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.
4. I medici veterinari dell’Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell’animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza nociva, all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.
5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell’area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall’avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

Art. 9 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso

1. A tutela dell’incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispone appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l’accesso degli stessi sulla carreggiata e installa apposita cartellonistica per segnalare l’attraversamento di animali.
2. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere a darne comunicazione all’Ufficio competente per la tutela degli animali almeno sessanta giorni prima dall’inizio previsto dai lavori. A tal fine l’Ufficio competente per la tutela
degli animali potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione entro sessanta giorni dei sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Dovrà altresì essere consentito all’Ufficio competente per la tutela degli animali, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali. Al termine dei lavori gli animali, anche previa
collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.
3. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno.
Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

Art. 10 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. E’ fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell’accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall’Ufficio competente per la tutela degli animali ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E’ altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all’anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all’Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziativepreventivamente comunicate ed autorizzate dall’Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 12 – Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali.

1. Nelle more dell’approvazione di legge regionale, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie
domestiche che selvatiche.
Tale divieto non si applica ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante soggetti a quanto contenuto nell’Allegato B del presente Regolamento, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all’Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per la adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.
2. E’ vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. E’ vietato l’impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell’attività e quindi definitiva, oltre all’applicazione della
sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 13 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido

1.In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell’animale stesso.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono,
maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Art. 14 – Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio, all’Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze di Polizia. L’animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l’utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. 2. La soppressione degli
animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio ed all’Ufficio competente per la tutela degli animali
con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipale o convenzionati con il Comune potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche e soltanto previo benestare dell’Ufficio competente per la tutela degli animali.
4. Chiunque sia sanzionato ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo non può detenere animali a qualsiasi titolo. I medici veterinari liberi professionisti sanzionati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo soggiacciono alla chiusura dell’ attività per un periodo di trenta giorni. L’Ufficio competente per la tutela degli animali provvederà a segnalare all’ ordine dei veterinari ed al
Servizio Veterinario Regionale (per violazioni degli operatori del servizio veterinario ASL ) le inadempienze dei veterinari relative a quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 15 – Pet therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l’impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell’integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all’Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di
TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare.
Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.

Art. 16 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all’esterno del punto vendita.
2. Gli animali detenuti all’interno dell’esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all’articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
6. Con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
7. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all’ Ufficio competente per la tutela degli animali del
Comune con cadenza trimestrale.
8. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.
9. L’attivazione degli impianti gestiti da privati per l’allevamento, l’addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell’Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
10. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l’affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all’acquirente, quindi al nuovo
proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell’animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
11. E’ vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

 .......................................................

Art. 18 - Inumazione di animali.

1. Oltre all’incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli
umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell’Azienda Usl competente per territorio.
2. ll Comune può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art. 19 – Destinazione di cibo per animali

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 “Disposizioni in materia ambientale”, le Associazioni animaliste  regolarmente iscritte all’Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per
animali d’affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da
destinare all’alimentazione degli animali da loro accuditi.

Art. 20 – Scelte alimentari

1.Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune viene garantita, a chiunque ne faccia richiesta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante
dall’uccisione di animali, oppure vegan (nessun prodotto di origine animale), così come previsto dalle Linee di indirizzo del Ministero della Salute sulla ristorazione scolastica senza alcun certificato medico.
2.Le uova, devono provenire da agricoltura biologica e quando non disponibili da allevamenti all’aperto.
3.I bandi di gara per l’appalto di mense dovranno prevedere punteggi premianti ad iniziative rivolte alla sostituzione di prodotti di origine animali con prodotti vegetali ovvero alla formulazione di menu con un limitato apporto di prodotti animali e ad iniziative di formazione ed informazione rivolte a personale ed utenti sull’impatto ambientale provocato dagli allevamenti
intensivi.

Art. 21 – Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all’applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.
Titolo IV - LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 22 -Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico

1.Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l’accesso degli animali d’affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.
2.Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso.
3.Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all’interno del medesimo esercizio. Non è consentito al Responsabile dell’esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
4. I cani accompagnati proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
5. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo. I gatti, se sono alloggiati in un trasportino.
6. Ai cani è consentito l’accesso muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.
7. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.

Art. 23 - Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi e spiagge pubbliche

1.Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate e spiagge.
2. E’ fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori ad eccezione delle ipotesi previste all’articolo 11. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario per rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e, all'occorrenza, con museruola. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali
lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso.
3. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse.

Art. 24 - Aree destinate ai cani

1.Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. La gestione delle strutture ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata alle associazioni animaliste di cui all’articolo 16.
2.Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
3.Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide ai sensi dell’articolo 13.

Art. 25 - Accesso alle aree di libera fruizione dell’arenile

1.Nelle aree di libera fruizione dell’arenile è consentito l’accesso agli animali d’affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore che devono essere muniti di apposito guinzaglio da utilizzare in caso di necessità. In tali aree non dotate di ombreggio, acqua corrente e servizio di salvataggio i conduttori hanno l’obbligo di dotarsi delle attrezzature utili ad assicurare il
benessere degli animali, nonché di porre in essere tutte le cautele atte a garantire la propria e l’altrui incolumità, compresa quella degli animali. In particolare, l'accompagnatore deve avere cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini; deve sistemare una ciotola con acqua sempre
presente ed accessibile all'animale.
2. La fruizione della spiaggia è disciplinata, inoltre, dalle seguenti prescrizioni:
a) possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all’anagrafe canina e che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall’estero, di essere in regola con le vaccinazioni; la scheda comprovante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive e la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, rilasciata da non più di 60 giorni dal medico veterinario curante, deve essere esibita in fase di controllo dagli organi preposti alla vigilanza di cui all’articolo 15.
b) sulla spiaggia o durante la permanenza dei cani nello specchio d’acqua antistante deve essere assicurata la presenza ravvicinata del proprietario o detentore per la relativa sorveglianza affinchè gli animali non arrechino disturbo al vicinato ne’ manifestino aggressività verso le altre persone o
animali presenti;
c) è vietato l’ingresso ai cani con sindrome aggressiva e a femmine in periodo estrale;
d) le deiezioni solide degli animali sull’arenile devono essere immediatamente rimosse a cura dell’accompagnatore, ai sensi dell’articolo 13, e le deiezioni liquide devono essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare;
e) gli animali non devono essere mai lasciati incustoditi.

Titolo IV - CANI

Art. 26 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all’aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 25.
2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un’adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
3. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.
4. è vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

Art. 27 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

Art. 28 - Guinzaglio e museruola.

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
2. nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
3. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

Art. 29 – Cani liberi accuditi

1.Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione
a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune
riconosce e promuove la figura del cane di quartiere.
2. Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere, vengono definite concordemente entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, dal Servizio Veterinario delle Aziende USL territorialmente competenti, in accordo con le Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali riconosciute operanti sul territorio.
Tali Associazioni, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani di quartiere, propongono all’Ufficio Diritti Animali ed al Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente per il parere tecnico il riconoscimento dei singoli
cani, dei quali assumono l’onere della gestione volta a garantire all’animale i parametri minimi di
sostentamento: somministrazione di alimenti e pulizia del ricovero.
3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionistanconvenzionato con il Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un
medico veterinario indicato dalle Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all’Albo regionale.
4. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all’anagrafe canina, muniti di microchip a nome del Comune competente che se ne assume l’onere della responsabilità della proprietà del cane e del mantenimento dell’ animale e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati
chiaramente i dati relativi al Comune – recapito telefonico e al privato cittadino che abitualmente si prende cura dell’animale.

Art. 30 – Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati
all’immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l’obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all’asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

Art. 31 – Centri di addestramento-educazione

1.Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L’autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell’Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
2.All’atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e
rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3.I centri in funzione all’entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 32 – Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

1. L’Ufficio competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o convenzionato o con garante un Associazione riconosciuta di volontariato animalista, a persone che diano garanzia di
buon trattamento. Per tale pratica l’Ufficio competente per la tutela degli animali adotterà un modulo ufficiale per l’operazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Lazio.

Titolo V - GATTI

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

Art. 34 - Tutela dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 35 - Compiti dell’Azienda USL.

1. L’Azienda USL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed Associazioni animaliste all’interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 36 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell’Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.

Art. 37 - Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con l’Ufficio competente per la tutela degli animali, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 38 - Alimentazione dei gatti.

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell’acqua.

............................................................................

Titolo X - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art.45 – Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali.

1. Su tutto il territorio comunale vengono incentivate iniziative volte all’implementazione deimetodi alternativi al modello animale, come già espresso nel Decreto nazionale e nella Direttiva europea legiferanti in materia, contribuendo anche economicamente allo sviluppo e alla convalida
degli stessi e formando personale esperto nelle 3R anche corsi di approfondimento all’interno di Università e Centri di ricerca.
2. Il Comune si impegna a limitare e dissuadere l’utilizzo e l’allevamento di animali per finisperimentali, incentivando e preferendo la conversione di stabulari utilizzatori in Centri di ricerca che si avvalgono di metodi alternativi e non autorizzando, se non in casi eccezionali, l’apertura di nuovi stabilimenti allevatori e fornitori di animali da utilizzare per fini scientifici.
2. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione dei comuni limitrofi. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere
consegnati, in seguito a loro esplicita richiesta, a rappresentanti di Associazioni per la protezione degli animali comprese le guardie ecologiche volontarie, guardie zoofile e di protezione ambientale.

Titolo XI – COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 46 - Commissione Comunale Diritti degli animali

1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento.
A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:
a. Il Sindaco o suo Delegato;
b. Il Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;
c. Un rappresentante o suo delegato delle Associazioni animaliste operanti sul territorio nazionale.
Un rappresentante o suo delegato delle Associazioni animaliste di volontariato operante a livello locale e regionale.
d. Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste
e. Un rappresentante dell'Ufficio Diritti degli animali (UDA) se esistente.
2. La Commissione di cui sopra , ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge. La Commissione si riunisce obbligatoriamente almeno una volta ogni due mesi.

Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Sanzioni.

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Chiunque commette una violazione degli articoli 6-7-8-12-13-17-18-40-41-42 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 300,00 ad euro 750,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3.Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto da altra normativa.
Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
L’animale sequestrato viene affidato in custodia ad un’apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.
Dopo la confisca, l’animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell’animale.
4. La violazione compiuta nell’esercizio di un’attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un’autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l’obbligo di sospensione dell’attività, fino a
che non venga rimossa l’inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l’infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.
5. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l’Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, Associazioni, negozi di animali,
allevamenti, ambulatori veterinari.
6. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato al finanziamento dell’Ufficio Diritti Animali Comunale.
7. Il comune provvede all’emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell’art 459 c.p.p. e
ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004, o abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito. Il comune senza preclusione pregiudizio per l’azione penale, predispongono un apposito servizio per:
a) l’emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà;
b) la revoca delle autorizzazioni amministrative all’esercizio dell’attività commerciale nei casi previsti.
c) il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.
d) la predisposizione di un registro degli allevatori presenti sul territorio comunale. Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui alle lettere a) b) e d) sono trasmessi al Ministero della Sanità ed alla Regione, sono prontamente disponibili alle forze di polizia, agli organi di controllo ed alle guardie zoofile e sono regolarmente trasmessi alla Regione. L’azione esercitata dal Comune in applicazione delle lettere a) e b) del presente comma comportano l’esercizio della relativa azione penale e la confisca degli animali. Il Comune
quale massima autorità locale è preposto nonché responsabile della tutela di tutti gli animali presenti sul proprio territorio, promuove l’azione penale, civile e esercita l’azione amministrativa per quanto attiene gli atti illeciti rivolti contro gli animali.
8. Il Comune provvede entro 24 mesi dall’approvazione del presente regolamento, al sequestro ed alla chiusura delle attività con fini di lucro concernenti animali se sprovviste delle necessarie autorizzazioni o non idonee. L’impossibilità del gestore di ottemperare al buon accudimento degli animali anche in forza di un provvedimento amministrativo o giudiziario,
impone ai comuni l’onere di assumere tempestivamente la gestione, fino alla definitiva chiusura della struttura stessa effettuando azione di rivalsa sul trasgressore.
9. Per i tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali. La gestione dei servizi di competenza dei comuni deve essere concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicura qualità e
garanzie di benessere degli animali, senza considerazione del criterio del minor costo. La gestione di tali servizi non può essere affidata a soggetti che incorrano nelle condizioni di cui all’articolo 48 comma 7 e deve essere affidata prioritariamente alle Associazioni animaliste, preferibilmente operanti da più di due anni nell’ambito territoriale di competenza del Comune appaltatore. Il Comune provvede all’appalto dei servizi mediante la stipula di apposite
convenzioni sulle quali è tenuto vigilare attraverso costanti controlli e la continua interazione con i propri gestori. Gravi o ripetute violazioni ai termini di convenzioni costituiscono motivi di risoluzione dei contratti d’appalto, i cui corrispettivi sono liquidati con cadenza mensile posticipata e solo dopo aver verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e le condizioni di
benessere degli animali. Il Comune può convenzionarsi solo con oasi feline e/o canili privati, le cui strutture insistano nell’ambito territoriale di competenza della propria A.U.S.L. di riferimento. Il Comune prescindendo dai termini contrattuali già concordati con i gestori, provvedono a garantire nelle oasi feline e nei canili pubblici o privati, la regolare apertura delle
strutture al pubblico, la costante attività di volontariato e la possibilità dei delegati delle Associazioni animaliste di effettuare regolari controlli non concordati.

Art. 48 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASL , Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato, ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.
2. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale,
appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l’Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell’Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali.

Art. 49 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili.

Art. 50 - Norme transitorie

1.Al fine di facilitare l’adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente
Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal
Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso
per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in
applicazione di quanto stabilito dagli articoli 17-25-29-41-44.
2.Le previsioni dell’articolo 21 comma 2 e 3 sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all’entrata in vigore del presente Regolamento.

........................................................

Nessun commento:

Posta un commento

Per essere passato di qui...

Per essere passato di qui...

Scegli la qualità

Perlesandco 468x60

.

.

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto non viene aggiornato con cadenza periodica e non può quindi essere considerato un prodotto editoriale ai sensi della legge 62/2011.
Fantasy and creativity of NicolPainter non fa parte di un'azienda, ma nasce da una passione.
Dichiaro di non esercitare l'attività del commercio al dettaglio in forma professionale, bensì di praticarla in modo sporadico (commercio occasionale) non soggetto quindi alle discipline commerciali contenute nel D.Lgs. 114/98.
Le immagini inserite in questo blog, sono in parte di proprietà del titolare del blog e in parte prese dal web.
Per la pubblicazione di materiali di terzi (foto, tutorial, link e quant'altro) mi impegno a citarne sempre correttamente la fonte. Se ciò non potesse essere possibile o non fosse permesso prego chiunque ritenga che il proprio diritto sia stato leso, di far presente il problema, in modo da poter rimuovere tempestivamente il materiale in questione.
Dichiaro inoltre di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione, verranno insindacabilmente rimossi.